Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Prato
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Articolo 5 - Partecipazioni ad associazioni e organizzazioni
- Il dipendente e il dirigente che aderisce ad associazioni e organizzazioni che potrebbero interferire con l’attività del proprio ufficio ha l’obbligo di comunicare per iscritto rispettivamente al proprio dirigente o al Segretario generale entro 15 giorni dalla adesione, eccetto la partecipazione a sindacati e a partiti politici. Sussiste la possibilità di interferenza con l’attività lavorativa la partecipazione con poteri direttivi e decisionali ad associazioni e organizzazioni il cui scopo sia omologo, simile o in potenziale contrasto con l’attività svolta dai settori di appartenenza dei singoli dipendenti e dirigenti, salvo quanto specificamente previsto nel Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi Allegato N “Disciplina delle attività extra istituzionali”.
- Il dirigente verifica l’adesione del dipendente all’associazione e il conflitto di interesse. Qualora venga riscontrata questa ipotesi, il dirigente lo comunica per iscritto al dipendente che rinuncia alla partecipazione all’associazione/organizzazione. Per i dirigenti è competente il Segretario generale.
- Il dirigente/Segretario generale che ha ricevuto la segnalazione di adesione ad una organizzazione o associazione ha l’obbligo della riservatezza.
- In sede di prima applicazione, la comunicazione deve avvenire ai soggetti sopra individuati entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente codice.
- L’obbligo di comunicazione sussiste ogni qualvolta venga disposta una successiva assegnazione del personale dipendente ad altri servizi dell'ente.
- Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
1 comment
Troppa genericità: anche in questo caso il tono repressivo (vds.mio commento all'Art.1) è evidente, tanto più che si parla genericamente di "associazioni" senza distinguere fra quelle a scopo di lucro e quelle prive di tali finalità. Se pur condivisibile in linea di principio, IMHO questo articolo deve essere riscritto distinguendo i casi di potenziale conflitto (anche in capo ad interessi economici) da quelli (più generici) di semplice affiliazione (estendendo quest'ultima a tutte le Associazioni sportive e/o culturali e/o di volontariato senza fini di lucro) e valorizzando quest'ultima possibilità come risorsa e non come conflitto.
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