Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Prato
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Gli obblighi di condotta del presente codice si applicano a tutti i dipendenti del Comune di Prato, di qualsiasi qualifica, nonché al personale comandato presso lo stesso Comune di Prato.
- Gli obblighi di condotta previsti dal presente codice sono applicati, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze e nei contratti di fornitura di beni, servizi e di realizzazione di opere e lavori devono essere inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal presente codice. In caso di violazione dei suddetti obblighi il dirigente responsabile provvede alla contestazione al collaboratore/appaltatore assegnando un termine di 30 giorni per presentare le giustificazioni. Decorso infruttuosamente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni non sono tali da escludere la violazione e quando la stessa sia ritenuta grave viene disposta la risoluzione del rapporto.
- Il Comune di Prato estende, compatibilmente con la disciplina di settore e le norme di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, l’applicazione degli obblighi comportamentali del presente Codice ai soggetti controllati dal Comune di Prato.
- Il Comune di Prato promuove l’applicazione dei principi del presente Codice ai soggetti partecipati dal Comune di Prato.
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