Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Prato
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Articolo 8 - Prevenzione della corruzione
- I dirigenti osservano e fanno osservare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e offrono la più ampia collaborazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Il dipendente osserva le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- L’obbligo di collaborazione consiste nel fornire con tempestività le informazioni richieste dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, quali le comunicazioni di dati, le segnalazioni, e ogni altra informazione utile alla predisposizione, al monitoraggio, alla revisione e all’aggiornamento del piano. La mancata collaborazione è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento.
- Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, o alternativamente all’ANAC utilizzando il canale riservato, tutti gli illeciti di natura corruttiva che integrino delitti contro la PA di cui al titolo II capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” del codice penale, nonché ogni altro situazione in cui si riscontrino comportamenti impropri che assumano o concorrano all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico con le modalità indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Detta tipologia di segnalazione può essere effettuata anche dal lavoratore e dal collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla amministrazione del Comune di Prato.
- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce e tutela l’anonimato del segnalante e assicura l’applicazione delle tutele previste nell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in favore del segnalante. L’inosservanza di quanto sopra è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione d'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 della l. 241/1990 smi.
- Il Comune di Prato garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del soggetto segnalante.
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Da quel che so la segnalazione serve solo a far partire verifiche. Solo nel caso in cui tali verifiche dessero un esito positivo e vi siano elementi oggettivi può partire un procedimento vero e proprio. A seconda del tipo di procedimento vi sono le garanzie tipiche di quel procedimento....
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