Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Prato
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Articolo 8 - Prevenzione della corruzione
- I dirigenti osservano e fanno osservare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e offrono la più ampia collaborazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- Il dipendente osserva le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- L’obbligo di collaborazione consiste nel fornire con tempestività le informazioni richieste dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, quali le comunicazioni di dati, le segnalazioni, e ogni altra informazione utile alla predisposizione, al monitoraggio, alla revisione e all’aggiornamento del piano. La mancata collaborazione è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento.
- Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnala nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, o alternativamente all’ANAC utilizzando il canale riservato, tutti gli illeciti di natura corruttiva che integrino delitti contro la PA di cui al titolo II capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione” del codice penale, nonché ogni altro situazione in cui si riscontrino comportamenti impropri che assumano o concorrano all’adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell’interesse pubblico con le modalità indicate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Detta tipologia di segnalazione può essere effettuata anche dal lavoratore e dal collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione solo nel caso in cui le segnalazioni da essi effettuate riguardino illeciti o irregolarità relativi alla amministrazione del Comune di Prato.
- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce e tutela l’anonimato del segnalante e assicura l’applicazione delle tutele previste nell’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001 in favore del segnalante. L’inosservanza di quanto sopra è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione d'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 della l. 241/1990 smi.
- Il Comune di Prato garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del soggetto segnalante.
4 comments
Conversation with Daniele Langianni
Sarà importante approntare un valido sistema che tuteli l'anonimato, sia verso il denunciato sia verso i colleghi, per evitare che colui che, correttamente, denuncia un fatto corruttivo venga additato come "infame" o "delatore". Al comma 6 vorrei venisse chiarito cosa si intende con: "l'identità del segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione d'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato". E' un paragrafo del tutto incomprensibile, almeno per me nella formulazione attuale
Grazie Daniele per questo intervento: la tutela del segnalante è problema molto sentito, su cui stiamo ponendo grande attenzione. Per questo motivo stiamo lavorando alla configurazione di una specifica piattaforma, utilizzando la quale sarà possibile segnalare illeciti preservando e tutelando al massimo l'identità del segnalante. La piattaforma sarà resa operativa entro la fine dell'anno.
Conversation with quasar1968
Voglio ben sperare che anche il SEGNALATO (cioè colui che avrebbe commesso gli illeciti) sia COMPLETAMENTE TUTELATO nell'anonimato fino al completamente di TUTTI i gradi di giudizio. Inoltre, è necessario che le segnalazioni siano adeguatamente circostanziate, al fine di evitare che una semplice antipatia personale possa diventare oggetto di ricatto fra colleghi o assimilabili. Infine, deve essere prevista un sistema di PUNIZIONE per il segnalatore di FALSITA' (anche in tal caso ad avvenuto accertamento di tali falsità), per evitare diffamazioni da parte di personale che si senta "tutelato" nel proprio ruolo di whistleblower ma che al contempo potrebbe approfittare di tale tutela per scopi personali (una sorta di "sceriffo giustiziere" al di sopra della parti). Giudizio neutro perché confido in significativi miglioramenti.
Da quel che so la segnalazione serve solo a far partire verifiche. Solo nel caso in cui tali verifiche dessero un esito positivo e vi siano elementi oggettivi può partire un procedimento vero e proprio. A seconda del tipo di procedimento vi sono le garanzie tipiche di quel procedimento....
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