Aggiornamento 2023 al codice comportamento dell'Ente
Raccolta di osservazioni sulle modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali (2023)
Art. 8 bis Segnalazioni di whistleblowing
1. Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, ha diritto di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, e, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di whistleblowing, all’ANAC, o con divulgazione pubblica.
2. Per le segnalazioni di cui al comma precedente, devono essere utilizzati i canali riservati secondo le modalità indicate nel PIAO, sezione rischi corruttivi e trasparenza.
3. Le segnalazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate da:
a) i dipendenti del Comune di Prato nonché il personale in posizione di comando, distacco o altre situazioni analoghe;
b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa in favore del Comune di Prato;
c) i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere a favore del Comune di Prato;
d) i liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività in favore del Comune di Prato.
4. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza garantisce la riservatezza e la tutela dell’identità del segnalante, assicurando l’applicazione delle tutele previste dal D.Lgs 24/2023 in favore del segnalante. L’inosservanza di quanto sopra è considerata una grave violazione degli obblighi di comportamento.
5. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rilevata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 della l. 241/1990 smi, nonché agli art. 5 e ss del D.Lgs. 33/2013.
6. Il Comune di Prato garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del soggetto segnalante.
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