Nuovo Codice di Comportamento del Comune di Prato
Raccolta di Osservazioni sul nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti comunali
Articolo 10 - Comportamento nei rapporti privati
- Il dipendente non sfrutta e non menziona la propria posizione rivestita nell’amministrazione per ricevere e ottenere utilità. Il dipendente osserva un comportamento che non possa essere lesivo dell’immagine dell’amministrazione, dell’onorabilità dei colleghi e della riservatezza e della dignità delle persone.
- Il dipendente nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni si astiene da accordare scambi di favori per scopi personali, non presenta persona e non accetta che gli siano presentate.
- Il dipendente, al di fuori dai casi consentiti dalla legge, si astiene dall’anticipare il contenuto di procedimenti non conclusi, l’esito di decisioni del proprio ufficio o altrui. Fornisce informazioni nelle ipotesi previste dalla normativa in materia di accesso.
- È vietato ricevere l’utenza fuori dagli uffici, ovvero in luoghi diversi da quelli istituzionalmente previsti.
- Il dipendente si astiene dall'esprimere dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione, giudizi sull'operato dell'amministrazione derivanti da informazioni assunte nell'esercizio delle proprie funzioni che possano anche recare danno all'amministrazione stessa, nonché dichiarazioni offensive, discriminatorie o di scherno nei confronti dei colleghi e dei superiori.
5 comments
Per quanto detto al comma 1 valgono le stesse considerazioni fatte per l'art. 3, comma 3: si tratta di una espressione che vuol dire tutto e niente, troppo generica. Inoltre ritengo debba essere distinta la sfera "durante il lavoro" dalla sfera "privata", cioè cessato l'orario di lavoro. Ovviamente un comportamento offensivo è tale a prescindere, ma "nuocere all'immagine" può costituire un enorme limite alla libertà di espressione e di opinione tutelata dalla Costituzione. Una persona ha proprie opinioni e deve poterle esprimere liberamente, nel rispetto delle regole di correttezza e cortesia, anche se è un dipendente comunale e anche se non sempre tali opinioni piaceranno all'Amministrazione
Ciao,
per quanto riguarda il comma 4 È vietato ricevere l’utenza fuori dagli uffici, ovvero in luoghi diversi da quelli istituzionalmente previsti - ritengo sia utile vietare anche il ricevimento fuori orario (per evitare il "salta la fila") salvo comprovate esigenze.
Se anche i principi generali sono più che condivisibili, in linea di massima concordo con quanto osservato da Daniele Langianni: un conto è la lesione dell'immagine dll'Amministrazione perpetrata con precisi fini di denigrazione, un altro è quello di poter avere le proprie OPINIONI (non mi risulta che in Italia esista attualmente il reato d'opinione...) e poterle esternare in maniera pacifica e lineare. Vorrei credere in una P.A. moderna che anziché reprimere le critiche di "chi ci lavora" le utilizzi invece per migliorarsi nei confronti di TUTTI (cittadini e utenti in primis, ma anche dipendenti e collaboratori). In tanti Paesi stranieri è già così da anni, perchè non usare questo regolamento proprio per far si che il Comune di Prato sia un "innovatore"?
L'articolo 10 comma 2 recita "Il dipendente nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni ..... non presenta persona e non accetta che gli siano presentate.". Ci sono due cose che segnalo.
La prima, di forma, riguarda il fatto che si dica "nei rapporti con altre pubbliche amministrazioni" quando invece l'articolo 10 è dedicato ai "rapporti coi privati".
La seconda, di sostanza. Capendo il senso complessivo del comma che vuole evitare favoritismi del dipendente nei confronti di privati che gli possano venire presentati da altri enti pubblici, pare tuttavia troppo restrittiva e se applicata alla lettera porterebbe alla paralisi di alcune attività. Capita infatti sovente, per un efficace ed efficiente svolgimento della propria attività, di dover acquisire informazioni sulle modalità di svolgimento di determinati servizi o prestazioni, ascoltare esperienze e conoscere persone per comprendere le loro reale competenze e intenzioni, che impedire "tout court" di presentare persone ad altri o di lasciare che delle persone ci vengano presentate, porterebbe alla paralisi. Non si può sempre fare tutto per bandi ed avvisi pubblici, anzi, spesso i bandi e gli avvisi si possono fare, in modo corretto, imparziale, efficace ed efficiente, solo dopo aver compreso quale è il contesto che si ha di fronte. Ma per comprenderlo si deve per forza di cose averlo almeno in parte conosciuto prima.
L'articolo 10 comma 4 è chiaro e doveroso se applicato a servizi cosiddetti "di sportello" o al ricevimento finalizzato alla redazione di un procedimento amministrativo, tuttavia può avvenire che gli incontri di alcuni responsabili dei servizi con certa utenza possano avvenire in occasioni di trasferte, sopralluoghi, etc... per forza di cose quindi al di fuori dei luoghi istituzionale. Occasioni nelle quali talvolta le informazioni che si possono acquisire sono anche più utili e pertinenti di quelle che si sarebbero acquisite rimanendo all'interno della sede istituzionale.
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